1. La moneta appartiene al popolo che la usa per perseguire gli scopi garantiti dalla Costituzione.
1. Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano.
2. Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato «conto di cittadinanza».
3. L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutti i cittadini italiani e, successivamente a tale data, entro tre mesi dalla nascita del cittadino o dal giorno in cui la persona diventa cittadino italiano.
4. Sul conto di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle previste dalla presente legge.
5. Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne, o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto corrente di riferimento presso un'istituzione bancaria.
1. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base all'articolo 4,
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni della legge medesima.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione
1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.