PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. La moneta appartiene al popolo che la usa per perseguire gli scopi garantiti dalla Costituzione.

Art. 2.
(Conto personale di cittadinanza).

      1. Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano.
      2. Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni cittadino italiano, denominato «conto di cittadinanza».
      3. L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutti i cittadini italiani e, successivamente a tale data, entro tre mesi dalla nascita del cittadino o dal giorno in cui la persona diventa cittadino italiano.
      4. Sul conto di cittadinanza non sono permesse operazioni se non quelle previste dalla presente legge.
      5. Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino maggiorenne, o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace, può indicare un singolo conto corrente di riferimento presso un'istituzione bancaria.

Art. 3.
(Operazioni sul conto di cittadinanza).

      1. Il valore delle banconote emesse da parte della Banca d'Italia in base all'articolo 4,

 

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comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è accreditato in frazioni uguali su tutti i conti di cittadinanza esistenti al momento dell'emissione.
      2. I costi di stampa e di emissione delle banconote sono rimborsati dallo Stato alla Banca d'Italia tramite un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alimentato dalla fiscalità generale.
      3. Le operazioni della Banca d'Italia con il sistema bancario o con lo Stato avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che sono gestiti dalla Banca d'Italia gratuitamente.
      4. Il valore delle banconote emesse costituisce una passività per i soli conti di cittadinanza; tale passività è addebitata in frazioni uguali al momento in cui le banconote sono scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari.
      5. Il valore delle attività scambiate con lo Stato o con gli istituti bancari per le banconote emesse è accreditato sui conti di cittadinanza.
      6. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4, il valore del credito accumulato sul conto di cittadinanza è accreditato automaticamente e senza costi per il cittadino sul conto personale di riferimento di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni della legge medesima.
      2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti al momento.
      3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in osservanza della prescrizione della non riduzione

 

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del valore dei crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.

Art. 5.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.